Le imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private (es. associazioni e fondazioni riconosciute), trust e altri istituti giuridici affini devono comunicare l’identità dei loro titolari effettivi (si intende la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla una società) al registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio entro l’11 dicembre 2023.
Dal 10 ottobre 2023 è infatti operativa la piattaforma del registro delle imprese per la comunicazione.
Soggetti obbligati e termini di comunicazione
Sono tenute alla comunicazione, da trasmettere entro l’11 dicembre 2023:
- le imprese con personalità giuridica (SRL, SPA, SAPA e Cooperative)
- le persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, ecc..) iscritte nel registro di cui al Dpr 361/2000
- i Trust ed istituti giuridici affini
Definizione del titolare effettivo
Il titolare effettivo è definito come la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse delle quali il rapporto è instaurato. Questa identificazione è fondamentale per il contrasto al riciclaggio di denaro, poiché permette di risalire all’identità di soggetti che cercano di nascondersi dietro strutture societarie o organizzazioni.
Criteri per l’individuazione del titolare effettivo
La normativa fornisce tre criteri principali per l’individuazione del titolare effettivo. Il primo è basato sull’assetto proprietario, il secondo sul controllo, e il terzo è un criterio residuale. Questi criteri devono essere applicati in maniera scalare e non alternativa.
Dati e informazioni da comunicare
La comunicazione deve includere una serie di dati e informazioni come l’identità, la residenza o il domicilio e altre informazioni rilevanti.
Come inviare la comunicazione
La comunicazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, a mezzo di smart card, da un amministratore della società/associazione. Per la sottoscrizione digitale del modello non sono ammesse deleghe.
Diritti e sanzioni
È importante rispettare i termini stabiliti, poiché la mancata o tardiva comunicazione può comportare sanzioni amministrative in base all’art. 2630 del codice civile. Queste sanzioni variano da un minimo di 103 euro a un massimo di 1.032 euro, ridotte a un terzo se la comunicazione è effettuata entro 30 giorni dalla scadenza originaria.
Le aziende interessate all’adempimento possono rivolgersi agli uffici di Confartigianato Palermo per richiedere maggiori informazioni e per presentare la comunicazione al registro delle imprese.



















